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| Semplificazioni per i lavori edili privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro |
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Facendo seguito alle numerose richieste per l'applicazione del comma 11, art. 90 del Dlgs n. 81/2008, con particolare riferimento a quelle avanzate dalla Commissione dell'Unione Europea, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la modifica a tale norma è stata inserita al fine di semplificare gli adempimenti nei cantieri non particolarmente complessi nei quali le funzioni del coordinatore per la progettazione sono così limitate da poter essere svolte dall'unica figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Come precisato dal Ministero, ciò non vuol dire che gli obblighi del coordinatore per la progettazione non vengano svolti da alcuna figura, ma che gli stessi vengano svolti senza alcuna eccezione dalla figura del coordinatore per l'esecuzione che, oltre ai suoi normali obblighi previsti dall'art. 92 del TUSL, si dovrà anche occupare di quanto previsto dal precedente articolo 91, dunque:
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