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Legge Comunitaria 2008. Modifiche al D.lgs 81/08 PDF Stampa E-mail

 

In particolare, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia Europea del 25 luglio 2008 (nel contesto della causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200), nelle more dell'approvazione definitiva del decreto correttivo che dovrà avvenire entro il 15 agosto 2009, l'articolo 39 della Legge interviene modificando il D.Lgs. 81/2008 come segue:
Art. 39.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»;
NOTA: il comma 3 dell'art. 90 prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Questo articolo introduce , in sostanza, l'obbligo per il committente (o il responsabile dei lavori da lui incaricato), per importi superiori ai 100.000 euro in presenza di più imprese di designare il coordinatore per la progettazione (CSP). Nei casi in cui non vige l'obbligo di nominare il CSP, le sue funzioni saranno comunque svolte dal coordinatore per l`esecuzione.
 
b) all’articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1».
In merito aq uest'ultima disposizione, si evidenzia il contenuto dell'art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei e mobili) che al comma 1 riporta:

"Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro".
 
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